La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 gennaio 2016, n.496, ha ritenuto legittimi la dequalificazione e il successivo licenziamento del lavoratore che, non più idoneo per motivi di salute alle precedenti mansioni, viene assegnato ad altri incarichi più modesti e inferiori alla qualifica posseduta, non potendo essere trasferito ad altra sede di suo gradimento. Se il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili, tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repêchage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
Licenziamento per inidoneità: onere della prova
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