Licenziamento orale: il lavoratore che lo impugna deve provare che la cessazione è volontà datoriale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° aprile 2021, n. 9108, ha ritenuto che, dal punto di vista strutturale, il licenziamento è un atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro. Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto non allegate né dimostrate circostanze atte a comprovare un’estromissione del lavoratore dal contesto lavorativo.

 

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