Licenziamento: necessaria la forma scritta, non ammissibile la prova per testi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 settembre 2022, n. 26532, ha stabilito che il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l’esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli articoli 2721, 2722 e 2723, cod. civ., e non sui requisiti di forma richiesti per l’atto.

Nella specie, la Suprema Corte ha affermato l’inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione a una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale.

 

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