Il licenziamento per mancanze non rientra nel gmo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 novembre 2016, n. 23735, ha stabilito che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ha ricondotto nell’ambito del giustificato motivo oggettivo un licenziamento inflitto “per mancanze”, laddove la ragione del recesso risulta indubitatamente ascrivibile al paradigma concettuale del rimprovero per una condotta del lavoratore che questi, pur potendo, non ha colpevolmente tenuto e il provvedimento fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore e lesivo dei suoi doveri contrattuali, mentre il recesso per giustificato motivo oggettivo può essere tale solo per fatti sopravvenuti che rendono impossibile la prestazione, ma sempre che siano dovuti a fatti non imputabili: diversamente ragionando, il datore di lavoro, con un mero atto di autoqualificazione del recesso, ove il medesimo fosse ritenuto insindacabile, potrebbe selezionare ad libitum il rischio di una tutela per lui meno gravosa.

 

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