Licenziamento legittimo anche se la pronuncia penale derubrica il fatto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 luglio 2015, n.14321, ha stabilito che il giudizio civile avente ad oggetto l’illecito disciplinare addebitato a un lavoratore subordinato può essere pregiudicato dalla sentenza penale concernente lo stesso fatto quanto all’accertamento dell’esistenza del fatto stesso, ma non quanto alla valutazione della sua giuridica rilevanza, necessariamente diversa nei due ambiti, civile e penale. La pronuncia penale che derubrica il fatto, riconoscendolo come reato meno grave, non inficia la legittimità del licenziamento.

Per il recesso datoriale, infatti, non è rilevante la corretta ed esatta interpretazione della norma penale (nel caso di specie il giudice penale ha derubricato il fatto da resistenza a pubblico ufficiale ad oltraggio e inosservanza di provvedimento di autorità).

Secondo la Corte, ciò che rileva ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento è che il comportamento tenuto dal lavoratore fosse violazione delle regole di convivenza civile e, ad ogni modo, dannoso per la Società.

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