Licenziamento illegittimo: dal risarcimento non viene detratto il compenso percepito nel periodo intermedio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 giugno 2021, n. 17051, ha stabilito che, in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (c.d. periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le 5 mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la deducibilità di quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di attività prestata, anche prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione oggetto del rapporto illegittimamente risolto.

 

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