Licenziamento privo di giusta causa o gmo: indennità risarcitoria sempre dovuta se il rapporto non si ripristina

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5406, ha ritenuto che, in tema di tutela obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle L. 604/1966 e 108/1990, la previsione di alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno comporta che il pagamento dell’indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto. Inoltre, va detto che la riassunzione ai sensi dell’articolo 8, Legge citata, a differenza della reintegrazione a norma dell’articolo 18, L. 300/1970, determina la ricostituzione ex nunc del rapporto di lavoro, sicché l’offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti; con la conseguenza che, quando il lavoratore chieda il pagamento dell’indennità, il datore di lavoro, ove risulti confermata la mancanza di una valida giustificazione del licenziamento, non può sottrarsi al pagamento dell’indennità offrendo la riassunzione.

 

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