Licenziamento per gmo: sufficiente comunicare i motivi del recesso nei tratti essenziali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 agosto 2020, n. 16795, ha deciso che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa, e, a fortiori, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche la prova degli indicati motivi. Inoltre, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non viene richiesto al datore di lavoro che l’esito del repêchage venga inserito nella lettera di recesso, in quanto dello stesso occorre, unicamente, darne prova in giudizio, non costituendo la sua enunciazione prova della validità del licenziamento.

 

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