Il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 giugno 2024, n. 17267, ha stabilito che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli, in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti.

Questi due licenziamenti differiscono tra loro, poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l’onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore, che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l’esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l’intento di vendetta abbia avuto un’efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

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