Licenziamento disciplinare: articolo 18 solo se lo scollamento tra sanzione e fatto risulta dalle previsioni del Ccnl

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 aprile 2021, n. 9657, ha ritenuto che la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato e accertato può essere ricondotta all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra gravità della condotta e sanzione risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che a essa facciano corrispondere una sanzione conservativa: con un particolare rigore, in un contesto nel quale trova applicazione il principio generale secondo cui una norma che preveda un’eccezione rispetto alla regola generale deve essere interpretata restrittivamente, così dovendo essere esclusa un’apertura all’analogia o a un’interpretazione che allarghi la portata della norma collettiva oltre i limiti suindicati, che produrrebbe effetti esattamente contrari a quelli chiaramente espressi dal Legislatore in termini di esigenza di prevedibilità delle conseguenze circa i comportamenti tenuti dalle parti del rapporto.

 

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