Licenziamento disciplinare: no alla sanzione espulsiva se non tipizzata dal Ccnl

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 giugno 2022, n. 20780, ha ritenuto che, in tema di licenziamento disciplinare, l’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, nell’assimilare, quanto alle conseguenze, il caso in cui la condotta rientri tra quelle punibili con una sanzione conservativa all’insussistenza del fatto contestato, si pone in continuità, per il peculiare aspetto della tutela da accordare, con l’indirizzo consolidato secondo cui in via generale il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal Ccnl in relazione a una determinata infrazione. E, infatti, condotte che, pur astrattamente ed eventualmente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge, non possono rientrare nel relativo novero se l’autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.

 

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