La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 agosto 2024, n. 23053, in tema di licenziamento disciplinare, ha ritenuto che la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità e il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo), è compito del giudice di merito, che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Licenziamento disciplinare: insindacabile la decisione del giudice di merito sulla gravità del comportamento
di Redazione
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