La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 maggio 2024, n. 12393, in tema di licenziamento disciplinare, ha stabilito che l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, dovendo, invece, la valutazione di tardività della contestazione ritenersi congrua e adeguata laddove il differimento dell’incolpazione risulta del tutto privo di giustificazione.
Licenziamento disciplinare: l’immediatezza della contestazione ha carattere relativo
di Redazione
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