Licenziamento disciplinare illegittimo: reintegra o tutela indennitaria?

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 febbraio 2019, n. 5188, ha deliberato che l’articolo 18, comma 4, St. Lav., così come modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, prevede la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia insussistente, nonché nelle ipotesi in cui il suddetto fatto incontestato sia irrilevante sotto il profilo disciplinare oppure non imputabile al lavoratore. La non proporzionalità della sanzione disciplinare rientra nel suddetto comma 4 quando questa risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscano per esso una sanzione conservativa, diversamente si verificano le “altre ipotesi” di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali l’articolo 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria forte.

 

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