La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2023, n. 410, ha previsto che in materia di licenziamento collettivo, la legittima delimitazione della platea, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva (ben potendo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare), deve essere indicata dal datore nella comunicazione prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, sia nelle ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia nelle ragioni per cui non si ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti; con la conseguenza che qualora nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali.
Licenziamento: criteri di scelta in ipotesi di ristrutturazione
di Redazione
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