Licenziamento collettivo: violazione dell’applicazione dei criteri di scelta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 marzo 2022, n. 10523, ha stabilito che, in coerenza con la disciplina e le finalità  della L. 223/1991, la verifica del rispetto degli obblighi procedurali non può che collocarsi logicamente e cronologicamente in un momento antecedente a quello della concreta selezione dei lavoratori da sospendere e dell’applicazione della rotazione, risultando tale assunto assorbente di ogni rilievo formulato dalla società datrice di lavoro in punto di necessità di verifica “in concreto“, necessariamente successiva, del grado di precisione dei criteri di individuazione dei lavoratori da licenziare. La generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare del criterio relativo alle competenze tecnico-professionali, impedendo ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offre alcun parametro comparativo rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo a escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.

 

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