Licenziamento collettivo: scelta tra tutte le società del gruppo se è unico il centro di imputazione del rapporto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 gennaio 2022, n. 2014, ha ritenuto che ove il collegamento economico-funzionale tra imprese sia tale da comportare l’utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società, si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell’attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’articolo 1294, cod. civ., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha chiarito che il datore di lavoro che intenda procedere a un licenziamento collettivo non può scegliere tra i dipendenti di una sola società del gruppo, se è unico il centro di imputazione del rapporto: tutte le imprese che fruiscono della prestazione lavorativa devono, pertanto, essere considerate responsabili delle obbligazioni che ne scaturiscono, con la conseguente illegittimità del recesso e il diritto del lavoratore alla reintegra.

 

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