Licenziamento collettivo: l’indennità sostitutiva del preavviso può essere oggetto di accordo e rinuncia

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2021, n. 16917, ha ritenuto che l’esercizio della facoltà di recedere con effetto immediato determina l’insorgere dell’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, obbligazione pecuniaria che ben può costituire oggetto di accordo e di rinuncia ed è, pertanto, suscettibile di essere oggetto di definizione concordata tra le parti sociali, chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare per assicurare la prosecuzione dell’attività d’impresa e la conservazione dei livelli di occupazione; tutta la procedura in questione, allora, sulla base del richiamato accordo, appare perfettamente riconducibile nell’ambito della previsione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la decisione della Corte di merito, la quale, condividendo l’iter argomentativo del Tribunale, aveva ritenuto la contrattazione decentrata non abilitata a modificare la disciplina del Ccnl, quanto ai trattamenti economici e normativi, e aveva escluso nella specie l’applicabilità dell’articolo 8, D.L. 138/2011, reputando irriducibile la previsione impugnata all’oggetto tipico degli accordi previsti dalla L. 223/1991.

 

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