Licenziamento collettivo illegittimo per la violazione dei termini per le comunicazioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 gennaio 2019, n. 89, ha stabilito che in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, la violazione del termine di 7 giorni per le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, introdotto dall’articolo 1, comma 44, L. 92/2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria, per effetto dell’espresso richiamo dell’articolo 24 della predetta legge all’articolo 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta datoriale.

 

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