Licenziamento collettivo: graduatoria rigida in base a criteri di scelta non discrezionali 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 novembre 2022, n. 33623, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei lavoratori da collocare in cassa integrazione o da porre in mobilità, i criteri di scelta devono consentire di formare una graduatoria rigida che consenta di essere controllata, non potendo sussistere un margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Persino nel caso in cui sia stato individuato un unico criterio di scelta, di per sé oggettivo, costituito dalla presenza in capo ai lavoratori dei requisiti per il collocamento in pensione, si è ritenuto che tale criterio possa divenire illegittimo in tutti i casi in cui la scelta contiene un elemento di discrezionalità tale da vanificare la trasparenza della procedura regolata dalla L. 223/1991.

 

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