Licenziamento collettivo: ai fini della mobilità possibile comparare i lavoratori della singola unità produttiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22217, ha stabilito che la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità – non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore, ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purché, peraltro, la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle suddette esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. Deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.

 

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