Licenziamento collettivo: conseguenze per violazione di procedure e criteri di scelta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 maggio 2021, n. 14180, ha stabilito che la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, costituisce violazione delle procedure e dà luogo alla tutela indennitaria (ex articolo 18, comma 7, terzo periodo, L. 300/1970), quantificabile tra 12 e 24 mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di Legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle 12 mensilità (ex articolo 18, comma 4, della Legge citata).

 

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