Licenziamento collettivo: comparazione dei lavoratori in base alle mansioni attuali e pregresse

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 maggio 2022, n. 15238, ha ritenuto che, in tema di licenziamento collettivo, la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre: a tal fine, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò deduca espressamente, anche le altre mansioni in precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche a quelle assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento. Inoltre, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive deve tenere conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere, mettendo, quindi, a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non siano più esercitate al momento del licenziamento collettivo.

 

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