Licenziamento per carcerazione preventiva: escluso l’obbligo di repêchage

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 10 marzo 2021, n. 6714, ha escluso l’operatività dell’obbligo di repêchage nel caso di licenziamento dovuto all’impossibilità sopravvenuta ex articolo 1464, cod. civ., per stato di detenzione del lavoratore in quanto – a differenza di quanto accade nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – vi è un fatto oggettivo, estraneo alla volontà del datore di lavoro e non riconducibile alle sue scelte imprenditoriali, che incide sull’organizzazione aziendale, comportandone, di per sé, una modificazione connessa all’incapacità totale di usufruire, per l’imprevedibilità della durata della sospensione, di ogni prestazione lavorativa di quel determinato dipendente, con conseguente impossibilità di ipotizzare ogni ricollocamento alternativo e/o parziale. In altri termini, vi è una ragione ostativa che rileva intuitu personae, sicché il repêchage è escluso per un’impossibilità intrinseca di operatività di detto istituto, che richiede, invece, pur sempre una fungibilità e un’idoneità attuale lavorativa (sia pure parziale) del dipendente, sincroniche alla determinazione datoriale.

 

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