Il licenziamento in apprendistato non è recesso ante tempus

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 luglio 2017, n. 17373, ha stabilito che l’apprendistato, anche in vigenza della precedente disciplina, è da considerarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase a causa mista, in virtù dello scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, e una seconda fase eventuale, condizionata al mancato recesso ex articolo 2118 cod. civ., che rientra nel novero del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il licenziamento intimato durante la prima fase non può considerarsi recesso ante tempus come nel rapporto di lavoro a tempo determinato. La Cassazione ha quindi cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, come conseguenza dell’illegittimità-inefficacia del licenziamento, aveva riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate dal momento del recesso datoriale sino al termine del contratto di apprendistato.

 

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