Licenziamenti collettivi: applicazione dei criteri di scelta a una sola unità produttiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 maggio 2021, n. 12040, ha stabilito che la delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare è consentita solo quando sia giustificata da ragioni tecnico-produttive e organizzative che devono essere espressamente indicate nella comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale, come previsto all’articolo 4, commi 2 e 3, L. 223/1991.

È, pertanto, legittima la limitazione della selezione nel caso in cui il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca a una sola unità produttiva o a un singolo reparto, a condizione che siano indicate nella comunicazione preventiva le ragioni di tale delimitazione, anche con riferimento all’infungibilità delle mansioni tra i lavoratori interessati e quelli addetti in altre realtà organizzative, e le ragioni per cui non è possibile ovviarvi con un trasferimento a unità produttive vicine, non potendosi considerare tali quelle poste a 500 km di distanza.

 

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