Licenziabile il lavoratore Rls che utilizza a fini personali i permessi sindacali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 maggio 2022, n. 17287, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del dipendente che ha svolto attività incompatibili, in quanto realizzate a fini privati, durante i permessi sindacali giornalieri concessigli, in quanto Rls, dovendosi escludere il sovvertimento dell’onere probatorio, che grava interamente sul datore, laddove risulti dimostrato – attraverso le indagini investigative confermate in sede di prova orale – che il lavoratore, per la maggior parte del periodo in cui aveva usufruito dei permessi connessi all’incarico di rappresentante per la sicurezza, aveva svolto attività in gran parte incompatibili con detto incarico, era il dipendente medesimo a dover offrire elementi idonei a inficiare tale ricostruzione.

 

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