La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 ottobre 2023, n. 30093, ha stabilito che in caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro. È necessaria, dunque, non solo la prova dell’effettività delle ragioni addotte per il cambiamento dell’orario, ma anche quella della impossibilità di un utilizzo altrimenti della prestazione, con modalità orarie differenti, quale componente/elemento costitutivo del gmo. Quando, invece, il licenziamento del lavoratore part time venga intimato per una ragione tecnica organizzativa diversa da quella della variazione dell’orario di lavoro vale ovviamente la nozione generale del g.m.o..
Liceità del licenziamento dopo il rifiuto alla trasformazione a part time
di Redazione
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