La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2024, n. 29135, ha ritenuto che non sono preclusi al datore di lavoro gli accertamenti, al di fuori delle ordinarie verifiche di tipo sanitario, anche mediante l’opera di incaricati specializzati, di comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro: ne consegue che è legittimo il licenziamento per giusta causa adottato nei confronti del lavoratore che utilizza permessi sindacali per motivi personali, documentato dalla relazione dell’investigatore privato, laddove detta condotta costituisce palese violazione sia degli interessi collettivi sottesi all’istituto, di tutela degli interessi dei lavoratori iscritti al sindacato, sia dei generali canoni di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l’attuazione del rapporto di lavoro.
Legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizza permessi sindacali per motivi personali
di Redazione
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