Legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che nel processo penale patteggia la pena per violenza di genere

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 settembre 2024, n. 24140, ha stabilito che, in merito alla valenza della sentenza di patteggiamento ex articolo 444, c.p.p., nell’ambito di un procedimento per licenziamento disciplinare, la sentenza penale di applicazione della pena, pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque un’ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

La fattispecie è relativa al licenziamento disciplinare di un impiegato del servizio di trasporto pubblico, che aveva patteggiato la pena per avere compiuto reiteratamente atti persecutori, minacce e molestie nei confronti dell’ex moglie.

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