Legittimo il patto di prolungamento del preavviso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.16527 del 6 agosto, ha stabilito che, nel rapporto di lavoro dipendente, il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza va sanzionata dall’obbligo di corrispondere da parte del recedente un’indennità sostitutiva; pertanto esso non può essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti, né essere limitato nella sua durata rispetto a quello fissato dalla contrattazione collettiva.

È lecito invece, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata, giacché tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è sicuramente favorevole a quest’ultimo, che resta avvantaggiato dal computo dell’intero periodo agli effetti dell’indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente legittimo il patto fra datore di lavoro e lavoratore che allunga il termine di preavviso per le dimissioni.

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