La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.586, ha stabilito che il dipendente che svolge, in modo costante e non episodico, un’altra attività lavorativa mentre risulta assente per malattia può essere legittimamente licenziato, anche nel caso in cui tale attività venga prestata presso l’esercizio commerciale del coniuge. La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso del lavoratore che, a seguito di contestazione disciplinare, è stato licenziato sulla base di quanto emerso dalla relazione dell’investigatore assoldato dal datore. Non rileva che il lavoratore fosse affetto da una patologia che gli consentisse di uscire in qualsiasi momento della giornata.
Legittimo il licenziamento per svolgimento di altra attività in malattia
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale. 21 ottobre 2026
Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026
Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026
