La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.586, ha stabilito che il dipendente che svolge, in modo costante e non episodico, un’altra attività lavorativa mentre risulta assente per malattia può essere legittimamente licenziato, anche nel caso in cui tale attività venga prestata presso l’esercizio commerciale del coniuge. La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso del lavoratore che, a seguito di contestazione disciplinare, è stato licenziato sulla base di quanto emerso dalla relazione dell’investigatore assoldato dal datore. Non rileva che il lavoratore fosse affetto da una patologia che gli consentisse di uscire in qualsiasi momento della giornata.
Legittimo il licenziamento per svolgimento di altra attività in malattia
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