Legittimo il licenziamento della domestica in maternità

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17433 depositata il 2 settembre 2015, ha chiarito che alle lavoratrici domestiche non si applica il divieto di licenziamento, previsto dall’art.54, D.Lgs. n.151/01, decorrente dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

L’art.62, D.Lgs. n.151/01, relativo alla tutela delle lavoratrici domestiche, richiama le norme relative al congedo di maternità e, in particolare, l’art.6, co.3, 16, 17, e l’art.22, co.3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, ma non l’art.54, che disciplina, appunto, il divieto di licenziamento.

Pertanto, non essendo vietato licenziare, nell’ambito del lavoro domestico, la lavoratrice in stato di gravidanza, tale recesso non può essere considerato illecito o discriminatorio.

 

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