Legittimo il licenziamento della domestica in maternità

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17433 depositata il 2 settembre 2015, ha chiarito che alle lavoratrici domestiche non si applica il divieto di licenziamento, previsto dall’art.54, D.Lgs. n.151/01, decorrente dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

L’art.62, D.Lgs. n.151/01, relativo alla tutela delle lavoratrici domestiche, richiama le norme relative al congedo di maternità e, in particolare, l’art.6, co.3, 16, 17, e l’art.22, co.3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, ma non l’art.54, che disciplina, appunto, il divieto di licenziamento.

Pertanto, non essendo vietato licenziare, nell’ambito del lavoro domestico, la lavoratrice in stato di gravidanza, tale recesso non può essere considerato illecito o discriminatorio.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto