Legittimità del recesso anticipato nei contratti d’opera intellettuale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 febbraio 2016, n.2519, ha deciso che deve ritenersi legittima la risoluzione per grave inadempimento del consulente del contratto d’opera intellettuale pure in presenza di un patto che esclude la facoltà di recesso anticipato, laddove rimane comunque salvo il diritto delle parti di recedere immediatamente dal rapporto di collaborazione professionale continuativa in presenza di una giusta causa, ossia di un rilevante inadempimento alle obbligazioni contrattuali di una parte, tale da escludere l’interesse dell’altra alla conservazione del rapporto, ai sensi dell’art.2119 cod.civ..

Nel caso in analisi, deve osservarsi che il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali: ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza.

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