Legittimità contratto a termine: necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con sentenza 5 febbraio 2018, n. 2774, ha stabilito che, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi – della clausola appositiva del termine presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto stesso a opera del lavoratore, ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente un’accettazione (peraltro irrilevante, ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro.

 

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