Legittimi i controlli sul lavoratore da parte dell’agenzia investigativa solo per accertare eventuali illeciti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287, ha stabilito che il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di controllo sui lavoratori dipendenti, ma solo nei limiti relativi all’accertamento di eventuali illeciti. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Tale principio è stato costantemente ribadito, affermandosi che le agenzie investigative, per operare lecitamente, non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’articolo 3, St. Lav., direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

 

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