Le pretese creditorie relative a un unico rapporto non sono frazionabili

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2016, n.4016, ha deciso che viola il principio del giusto processo, ex art.111 Cost, art.6 Cedu e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché gli obblighi di correttezza e buona fede, il ricorrente che fraziona le pretese creditorie riconducibili a un unico rapporto obbligatorio. La parte debitrice non può essere infatti sottoposta ad oneri e costi difensivi abnormi attraverso un’indebita ed evitabile parcellizzazione dei crediti. Vi è altresì una ragione di interesse pubblico alla razionalizzazione del sistema giudiziario: il formarsi di un contenzioso frammentato e disperso porterebbe il pericolo di contrasto tra giudicati.

La Cassazione ha riconosciuto che i diritti creditori azionati con il secondo ricorso ben potevano rientrare tra le pretese del primo ricorso presentato dal medesimo ricorrente contro il datore di lavoro.

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