Le nuove co.co.co. e il ruolo di terzietà del consulente del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con circolare n.4 dell’8 febbraio, analizza la nuova disciplina delle collaborazioni in vigore dal 1° gennaio 2016.

In particolare, si ricorda che le parti contraenti, per evitare un non corretto inquadramento, possono richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti di etero-organizzazione, ottenibile anche presso le Commissioni di Certificazione istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, chiamate a svolgere anche questa nuova funzione. Le parti potranno chiedere anche la certificazione dell’intero contratto, già instaurato o da instaurare, ai fini di valutare non solo l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, ma anche la conformità della tipologia contrattuale prescelta con l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro. In tal caso il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro; il committente da un appartenente alle medesime categorie legittimate ad affiancare il lavoratore. Viene pertanto ribadito il ruolo di terzietà del consulente del lavoro, che può assistere sia il committente che il collaboratore. La certificazione potrà riguardare sia i rapporti da instaurare che quelli già instaurati.

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