Lavoro a termine: la durata massima complessiva previene l’uso abusivo?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria del 24 settembre 2015, n.18782, ha disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una questione di massima di particolare importanza – essendo inerente a un contenzioso di natura seriale già cospicuo e destinato verosimilmente a ulteriore incremento, in presenza del quale appare necessario scongiurare l’eventuale formarsi di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità – per stabilire se le previsioni di durata massima totale dei contratti a tempo determinato successivi, ancorché riconducibili all’ambito della clausola 5, punto 1, lett.b), dell’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, dovendo al riguardo considerarsi che dette misure sono contemplate in presenza di una disciplina generale in base alla quale, affinché un contratto successivo non sia da considerarsi a tempo indeterminato, è necessario che vi sia un intervallo temporale tra il primo e il secondo di dieci o venti giorni, a seconda della durata del contratto precedente.

 

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