Lavoratori marittimi: retribuzione utile per eventi di malattia ante 1° gennaio 2024

L’Inps, con messaggio 23 febbraio 2024, n. 803, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo di eventi di malattia nel lavoro marittimo ante 1° gennaio 2024.

Sul punto, è bene ricordare che la Legge n. 213/2023, di bilancio per l’anno 2024, all’articolo 1, comma 156, novellando il Regio decreto n. 1918/1937, ha modificato la modalità di individuazione della retribuzione utile, e più in generale del calcolo, sotteso alla determinazione dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

Il messaggio Inps n. 803/2024, nel rimandare la definizione della disciplina organica prevista a seguito della Legge di Bilancio per l’anno 2024 ad una circolare in fase di predisposizione e, quindi, di prossima pubblicazione, conferma che per gli eventi di malattia occorsi in data anteriore al 31 dicembre 2023, continuano ad essere valide le previsioni di cui al citato Regio decreto n. 1918/1937, anche per quanto concerne la determinazione della retribuzione utile ai fini della determinazione dell’indennità.

Debbono, quindi, essere considerate le voci assoggettate a contribuzione, la cui erogazione sia frutto di previsioni della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nonché dagli accordi individuali.

Per quanto concerne le erogazioni effettuate in unica soluzione al momento dello sbarco e riconducibili all’intero rapporto, le stesse debbono essere a questo fine opportunamente riparametrate e distribuite in base al numero di mensilità interessate dal rapporto di lavoro.

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