Lavoratori dipendenti: istruzioni sull’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

L’Inps, con circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha offerto le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) a carico del lavoratore, come previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021. Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio-31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La circolare, inoltre, illustra anche le modalità di esposizione in UniEmens.

 

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