La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2024, n. 12679, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, in permesso ex L. 104/1992 per assistere la moglie disabile, affetta da asma bronchiale, la accompagni presso una località marina nei mesi invernali per farle respirare aria salubre e si occupi di portare il cane dal veterinario. Entrambe le condotte rientrano nel concetto di assistenza, considerato che è notorio che il soggiorno al mare, anche nei periodi invernali, possa portare giovamento ai pazienti asmatici e che anche condurre il cane dal veterinario ha una ricaduta positiva nei confronti della moglie, che si è vista esonerata dal condurre l’animale presso una struttura veterinaria.
Lavoratore in permesso ex L. 104/1992: illegittimo il licenziamento per attività che apportano beneficio alla moglie disabile
di Redazione
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