Lavoratore in malattia che presta altra attività: rilevanza disciplinare e sanzioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2022, n. 13063, ha stabilito che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, durante la malattia, sicché essa non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera. Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’infermità denunciata e alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza la disciplina relativa a controlli sui lavoratori e tutela del patrimonio aziendale, con focus su privacy, regole dello Statuto dei Lavoratori, sistemi informatici, policy interne e responsabilità disciplinare, alla luce delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali. 20 novembre 2026

Lo special event analizza, con taglio laboratoriale, la lettera di licenziamento nei suoi aspetti sostanziali e formali, così da trasmettere le competenze necessarie per la gestione senza errori del recesso dal rapporto di lavoro. 24 novembre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Torna in alto