La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2024, n. 12787, ha deciso che incombe sul lavoratore, che si trova in Cigs, percependo il relativo trattamento di integrazione salariale, l’obbligo di pronta disponibilità sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda (in crisi o in ristrutturazione), sia a partecipare a corsi di formazione, e il suo inadempimento non si identifica con la mera assenza ingiustificata, perché si inserisce nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici.
Lavoratore in Cigs: legittimo il licenziamento per omessa ripresa del servizio se non ha comunicato l’assenza
di Redazione
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