Lavoratore in Cigs: legittimo il licenziamento per omessa ripresa del servizio se non ha comunicato l’assenza

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2024, n. 12787, ha deciso che incombe sul lavoratore, che si trova in Cigs, percependo il relativo trattamento di integrazione salariale, l’obbligo di pronta disponibilità sia a riprendere servizio alla chiamata dell’azienda (in crisi o in ristrutturazione), sia a partecipare a corsi di formazione, e il suo inadempimento non si identifica con la mera assenza ingiustificata, perché si inserisce nella procedura di integrazione salariale con aspetti pubblicistici.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto