Lavoratore bipolare: richiesta di annullamento dimissioni illegittima

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 novembre 2015, n.22519, ha stabilito che non si può ritenere che la persona affetta da disturbi bipolari sia incapace di intendere e di volere e, a tal fine, annullare le dimissioni rassegnate al datore di lavoro e la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.

Il disturbo bipolare è caratterizzato non solo da fasi di eccitamento e da fasi di depressione, ma anche dal c.d. intervallo libero, ovvero da fasi in cui il soggetto, pur continuando ad essere affetto dal disturbo, non presenta alterazioni dell’umore, del senso delle percezioni, della cognitività o del comportamento. In tale intervallo, che può essere anche di lunga durata, il paziente non presenta compromissione della capacità di intendere e di volere.

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