La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 19 maggio 2016, n. 10352, ha stabilito che l’elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. è l’autonomia funzionale del ramo ceduto ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e di svolgere, quindi, in modo autonomo dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. È onere di colui che voglia avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività.
L’autonomia funzionale del ramo d’azienda
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