L’assegno di maternità corrisposto in ritardo non integra danno esistenziale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 febbraio 2016, n.2217, ha deciso che il ritardo, da parte dell’Inps, nella corresponsione dell’assegno di maternità non integra un danno esistenziale, anche nel caso in cui il ritardo comporti difficoltà economiche che incidono negativamente sulla qualità della vita del soggetto beneficiario.

Il risarcimento al danno esistenziale sussiste solo se è stato violato un diritto garantito dalla Costituzione, quale, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, allo studio, alla casa.

Nel rigettare il ricorso della lavoratrice madre, la Cassazione ha escluso che il mero pregiudizio alla qualità della vita sia risarcibile e che possa considerarsi grave o intollerabile il danno conseguente al mero ritardo nell’adempimento di una prestazione previdenziale. 

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