La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2016, n.4031, ha stabilito che il ricorso a una procedura di selezione esterna affidata a società che operi una valutazione, con attribuzione di punteggio e formazione di una graduatoria, non implica ex se l’eliminazione della discrezionalità del committente nell’utilizzare la selezione, se non sia provato, a cura dell’interessato, che la graduatoria sia ritenuta vincolante per il committente. Infatti, il datore di lavoro affida alla società di recruiting il compito di formare e selezionare il personale ad hoc, senza che tale compito costituisca una vera autolimitazione dei poteri organizzativi del datore di lavoro.
La selezione esterna con graduatoria non è vincolante per il committente
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