La contribuzione in caso di rinuncia a retribuzione nel settore calcistico

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta a interpello n.26 del 5 novembre, ha chiarito che:

  • nell’ipotesi in cui calciatori e tecnici professionisti rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti, la società sportiva/datore di lavoro è comunque tenuta ad assolvere agli obblighi contributivi nei termini di legge, con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché a versare l’ulteriore contributo al Fondo di accantonamento,

  • sul LUL è quindi necessario riportare “la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata”: pertanto, nel caso in cui si proceda a conciliazione e in tale sede il lavoratore rinunci alla corresponsione di importi retributivi, individuati nell’apposito verbale ex art.411 c.p.c., gli stessi non andranno indicati sul LUL.

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