Invio telematico certificato di malattia: il lavoratore deve verificarne l’esito

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 luglio 2016, n.15226, ha deciso che deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata inflitta al dipendente dopo che il certificato medico attestante la sua malattia non risulti mai pervenuto all’Inps mediante invio telematico, mancando la prova che il sanitario abbia almeno tentato la spedizione, dovendo ritenersi che la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’Istituto previdenziale esonera unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza e aggiungere che il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare.

 

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